Organi di revisione amministrativa e contabile
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Aggiornamento stabilito dalla "Programmazione della Trasparenza": dopo l'approvazione del "Bilancio Consutivo" a partire da luglio dell'esercizio successivo
L'Organismo di revisione amministrativa e contabile non rilascia relazioni al bilancio di previsione o budget
Relazioni allegate al Bilancio Consuntivo: